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Art . 1 - DENOMINAZIONE
La sigla AMBAC recupera l’aggettivo musicale riferito all’intera Associazione, anziché a qualcuna delle sue componenti, proprio per significare che tutto quanto concerne attività musicali e folcloristiche può trovare in essa accoglienza.

Art . 2 - SEDE
La sede legale è riconosciuta in Verona, ove l’associazione è stata costituita. La sede Operativa segue il Presidente regionale e così anche l’archivio e l’intera documentazione per permettere lo svolgimento adeguato delle funzioni amministrative regionali. La variazione della sede operativa va, di volta in volta, comunicata agli associati, all’Agenzia delle Entrate, al Comune di dislocazione, alla S.I.A.E., all’Assicurazione.

Art . 3 - SOCI
- L’ammissione all’AMBAC, per i soci, avviene dietro specifica richiesta inoltrata al Presidente regionale e versamento della quota associativa annuale.
- La perdita della qualità di socio avviene:
   * per mancato versamento della quota associativa;
   * per decisione del Consiglio Regionale dopo la pronuncia del Collegio dei Probiviri.
- La perdita della qualità di socio non comporta la perdita di assistenza da parte dell’associazione per ogni pratica avviata nel periodo di associatività. Il criterio che viene seguito è quello della “Competenza”.

Art . 4 - QUOTA ASSOCIATIVA
- Ogni socio (banda, coro, ensemble, squadra campanaria, gruppo majorettes) è tenuto a versare annualmente una quota fissata dal Consiglio Regionale, più una quota aggiuntiva che viene calcolata in base al numero degli associati al complesso locale.
- Il termine per il versamento della quota associativa è posto in giorni 15 prima della data prevista per la convocazione del Congresso regionale annuale.

Art . 5 - GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI DEI SOCI
Poiché l’AMBAC si prefigura come un’Associazione di volontariato senza alcuna finalità di lucro, il perseguimento delle finalità si esplica in attività ed iniziative dei vari organi statutari, rese operative mediante l’opera di persone che costituiscono o rappresentano tali organi. L’opera prestata da tali persone chiamate a ricoprire i vari incarichi previsti dallo Statuto è a titolo esclusivamente gratuito.
Al Presidente Regionale, ai Vice-Presidenti, al Tesoriere, al Segretario, ai membri della Giunta, agli incaricati da parte del Consiglio di mansioni particolari per il periodo dell’espletamento delle medesime, ai componenti del Consiglio Regionale per la partecipazione alle sessioni del medesimo, in generale ai componenti gli organi regionali previsti dallo Statuto per l’espletamento delle rispettive funzioni, spetta il rimborso spese sostenute dietro presentazione di pezze giustificative. I documenti di spesa devono essere consegnati al Tesoriere che ha il compito della verifica formale degli stessi e li contabilizza.

Art . 6 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
- L’associazione ha struttura Regionale e Provinciale.
- La struttura regionale è fissata dallo statuto.

Art . 7 - LA PROVINCIA
La PROVINCIA è per l’Associazione l’entità socio-organizzativa che raggruppa e coordina tutti i soci che operano nella provincia dove hanno la sede. La struttura provinciale, pur operando nel pieno rispetto dello statuto dell’AMBAC in sintonia con gli orientamenti del Consiglio Regionale, ha una sua gestione autonoma. I delegati eletti nelle assemblee dei complessi locali dei 4 settori (complessi bandistico/ensemble, cori, majorettes, suonatori di campane), nel corso del Congresso Provinciale e con le stesse modalità previste per il rinnovo del Consiglio Regionale eleggono il Consiglio Provinciale, composto di almeno 5 membri che, al proprio interno, entro un mese eleggono il Responsabile Provinciale. I Responsabili Provinciali, facenti parte del Consiglio Regionale, ogni anno predispongono un calendario di attività e un bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Regionale stesso, allo scopo di usufruire dei fondi messi a disposizione nel Bilancio Regionale. Il Consiglio Provinciale, al pari del Regionale, dura in carica quattro anni.
L’autonomia va sostenuta finanziariamente dal bilancio regionale che dovrà, su apposito capitolo, prevedere le somme ricavabili dal tesseramento, tenendo anche conto delle capacità contributive dei Soci.
Il Responsabile provinciale spetta a tutte le Provincie, indipendentemente dal numero dei suoi associati.

Art . 8 - STRUTTURA REGIONALE
a. Composizione Consiglio Regionale.
Al momento del rinnovo del Consiglio Regionale i Soci, nei modi stabiliti dallo statuto, presentano i propri delegati al Congresso Regionale, che eleggeranno i rappresentanti per il proprio settore. Tenuto conto della quota di soci iscritti, la distribuzione delle rappresentanze nel Consiglio Regionale sarà la seguente:
    - N. 6 rappresentanti per i complessi bandistici ed ensemble,
    - N. 1 rappresentanti dei gruppi majorettes,
    - N. 1 rappresentanti delle corali,
    - N. 1 rappresentanti delle associazioni di suonatori di campane.
In totale il Consiglio Regionale risulterà composto quindi da 16 membri. Se una o più province non fossero in grado di esprimere il proprio Responsabile Provinciale, poiché il Consiglio dovrà risultare comunque di 16 membri verranno aumentati i componenti per il settore complessi bandistici/ensemble.

b. Criteri di elezione all’interno del Congresso Regionale.
Il Congresso Regionale, ad esclusione dei Responsabili provinciali già eletti nei rispettivi Congressi provinciali, elegge il Consiglio Regionale nel seguente modo:
    - I delegati dei complessi bandistici/ensemble eleggeranno almeno n. 6 rappresentanti (o più, in caso di mancanza dei responsabili di una o più province);
    - I delegati dei gruppi majorette eleggeranno n. 1 rappresentante;
    - I delegati delle corali eleggeranno n. 1 rappresentante.
    - I suonatori di campane saranno rappresentati dal loro Presidente o da un suo delegato.
La votazione viene fatta su una lista di candidati, esprimendo un numero massimo di preferenze pari al numero dei concorrenti da eleggere.
Le candidature vanno presentate nei termini indicati nell’ordine del giorno di convocazione del Congresso regionale. Possono candidarsi tutti i soci maggiorenni iscritti alla singola Unità di Base.
Per garantire la massima rappresentanza, le Unità di Base che accanto alla banda musicale contano gruppi majorettes o corali nominano, con le modalità stabilite all’articolo 8 dello statuto, un delegato per settore che voterà esclusivamente per l’elezione del Consiglio Regionale.

c. Elezione del Presidente, dei vicepresidenti, della Giunta e degli eventuali Direttore Artistico, Tesoriere, Segretario, Addetto Stampa.
L’elezione del Presidente Regionale, del Vice (o dei Vice), della Giunta, da parte del Consiglio Regionale avviene di norma a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti presenti, con ballottaggio tra i primi votati qualora al primo turno nessuno l’abbia ottenuta.

Art . 9 - OBBLIGHI MORALI
a. alle cariche, previste dallo statuto e dal presente regolamento, possono accedere tutti gli appartenenti ai gruppi associati che abbiano raggiunto la maggiore età prevista dalla legge;
b. riconfermando la piena gratuità nel volontariato senza finalità di lucro e la non responsabilità degli Organi Regionali e Provinciali per eventuali danni dell’attuazione delle varie attività svolte dai singoli complessi associati, si sostiene l’opportunità che i sopra citati organi provvedano a contrarre apposite polizze assicurative per costituire un ombrello protettivo a favore degli operatori a tutti i livelli.

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