Atto Costitutivo - Link al documento

Statuto - Link al documento


 

ART. 1 - COSTITUZIONE
È costituita l’Associazione Musicale delle Bande, degli Assiemi e dei Complessi con sigla AMBAC, in data come da atto costitutivo. L’Associazione è apolitica e senza scopo di lucro.

ART. 2 - SEDE
L’associazione ha la propria sede legale a Verona. La sede operativa potrà essere fissata in altre località ritenute più idonee sotto un profilo organizzativo.

ART. 3 - DURATA
La durata è illimitata nel tempo, in connessione al perpetuarsi degli scopi.

ART. 4 - FINALITA'
L’Associazione persegue finalità di promozione della cultura musicale, non ha fini di lucro né diretto, né indiretto, ha lo scopo di promuovere attività di diverso genere in favore della popolazione e dei propri associati al fine di accrescere il patrimonio musicale collettivo.
L’Associazione persegue i seguenti obiettivi:
a.  tutela degli interessi morali, sociali, artistici e culturali degli associati, rappresentandoli unitariamente nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni varie;
b.  adozione di tutte quelle iniziative volte al miglioramento artistico ed organizzativo dei complessi aderenti, favorendone lo sviluppo e la promozione nell’ambito sociale.

ART. 5 - ATTIVITA'
Nel diretto perseguimento delle finalità istituzionali l’Associazione può porre in essere, tra le altre, anche le seguenti attività:
a. coordinamento a livello regionale tra le pubbliche istituzioni e le singole realtà associative;
b. formazione e aggiornamento professionale dei direttori artistici e dei collaboratori tecnici facenti parte delle singole realtà associative;
c. promozione di eventi quali corsi, convegni, stage e seminari di studio e formazione;
d. promozione di attività nei campi della cultura, della storia, della didattica e della tecnica musicale;
e. organizzazione di manifestazioni culturali, e. convegni e tavoli di confronto;
f. promozione dell’associazione mediante l’impiego di tutti quei mezzi idonei a portare a conoscenza di terzi le attività e le diverse iniziative intraprese dall’associazione stessa.

ART. 6 - SOCI
Possono aderire all’Associazione AMBAC le associazioni bandistiche, majorettes, corali, ensemble, suonatori di campane, che svolgano attività senza scopo di lucro, che siano interessati alle finalità dell’associazione, che inoltrino domanda scritta, che si impegnino al perseguimento degli scopi sociali e al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Regionale.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, in caso di mancata risposta vale il “silenzio-assenso”.
Il rifiuto deve essere comunicato per iscritto e contenere le ragioni dell’esclusione; qualora l’escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 30 giorni dalla notifica, ricorrere al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è insindacabile.
Una volta accettata la domanda il socio sarà tenuto al versamento della prevista quota annuale. La quota associativa versata da ciascun socio è commisurata alla capacità contributiva di ogni singola
unità di base in funzione della numerosità dei soci ad essa iscritti. La quota è fissata dal Consiglio Regionale in base a quanto stabilito da apposito regolamento.
I soci cessano di appartenere all’associazione per:
1. dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto;
2. scioglimento dell’associazione;
3. comportamento contrastante con gli scopi statutari;
4. mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso, entro i 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo;
5. perdita dei requisiti in forza dei quali era stata accettata la domanda di ammissione.
L’esclusione, di cui ai punti 3, 4 e 5, è deliberata dal Consiglio Regionale; in tal caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nei termini sopra indicati, il cui responso è inappellabile.
Ciascun socio ha diritto di voto per l’approvazione e per la modificazione dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso o di esclusione, e non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento all’atto dell’iscrizione e di quello relativo alla quota associativa annuale. è comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
Tali versamenti saranno assimilati alle altre entrate istituzionali dell’associazione.
Tali versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione AMBAC, né in caso di estinzione, di recesso e di esclusione dell’associato.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Tutti i soci dell’Associazione, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esprimere la propria volontà attraverso il voto all’interno del Congresso dei Soci. Vige il principio del voto singolo di cui all’art.2532 del C.C. fatta salva la possibilità di esprimere il proprio voto per delega. Ad ogni socio è concessa una sola delega.
Il numero dei soci è illimitato.

ART. 7 - ORGANI
Gli organi dell’associazione sono:
a. Congresso soci;
b. Consiglio Regionale;
c. Collegio dei Probiviri;
d. Collegio dei Revisori dei conti.
Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

ART. 8 - CONGRESSO DEI SOCI
Il Congresso dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, è convocato dal Consiglio Regionale almeno una volta all’anno e tutte le volte che ne faccia richiesta almeno i tre decimi (3/10) dei soci. Ogni socio AMBAC iscritto a libro soci al 30 settembre dell’anno precedente elegge, entro il mese di giugno, un proprio delegato che lo rappresenti all’interno del Congresso dei Soci. I delegati di tutte le associazioni bandistiche, majorettes, corali, ensemble e campanari soci dell’associazione, costituiscono, nel loro insieme, il Congresso dei soci.
La convocazione deve essere attuata con avviso scritto da affiggersi presso la sede, almeno 8 giorni prima, nonché per lettera, e/o mail, e/o fax, da inviarsi a ciascun socio.
Il Congresso è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci iscritti a libro soci, e delibera con la maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione, il Congresso è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta (metà + 1 dei partecipanti alla votazione).
Il Congresso delibera in merito a:
- elezione degli organi dell’Associazione (Consiglio Regionale, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei conti);
- approvazione Bilancio Consuntivo;
- approvazione delle linee programmatiche;
- approvazione dell’eventuale Regolamento interno;
Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto occorre la presenza di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda  convocazione (art. 21 C.C.).
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole del 60% degli associati, sia in prima che in seconda convocazione (art. 21 C.C.).
Ciascun socio può essere portatore di una sola delega scritta; ai soci amministratori o sindaci ed ai dipendenti non è possibile conferire deleghe.
In sede di Congresso ogni socio ha diritto ad un voto.
Spetta al Presidente del Congresso, nominato durante le singole Assemblee, constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.
Per le modalità di esecuzione delle votazioni si rimanda al regolamento interno.

ART. 9 - CONSIGLIO REGIONALE
I membri del Consiglio Regionale, per meglio rappresentare la compagine sociale, sono nominati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- un rappresentante per ogni Provincia (n. 7);
- almeno un rappresentante dei suonatori di campane;
- almeno un rappresentante delle associazioni bandistiche;
- almeno un rappresentante delle corali:
- almeno un rappresentante degli ensemble;
- almeno un rappresentante delle majorettes.
Il numero dei rappresentanti per ogni settore potrà variare in considerazione del numero complessivo dei soci che compongono ogni specifico settore. Per la definizione della giusta proporzionalità si rimanda al regolamento interno.
Al suo interno il Consiglio Regionale nomina:
- il Presidente;
- due Vice Presidenti;
- un Direttore Artistico;
- un Tesoriere;
- un Segretario;
- un Addetto Stampa.
È data facoltà al Consiglio Regionale stesso di potersi avvalere di collaboratori esterni per la nomina di Direttore Artistico, Tesoriere, Segretario e Addetto Stampa; collaboratori che presentino competenze adeguate e che rivestiranno la relativa carica senza avere diritto di voto. È comunque preferibile che le cariche vengano ricoperte dai Consiglieri eletti dal Congresso dei soci.
Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta all’anno, o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
Dura in carica quattro anni. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, purché permanga in carica la maggioranza, questa coopterà i consiglieri mancanti, attingendo al successivo nell’ordine della lista dei non eletti, nel rispetto delle proporzioni innanzi delineate sino alla scadenza del mandato, sottoponendo la ratifica al primo Congresso dei Soci. Nel caso in cui si dimetta la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica provvederanno a convocare con urgenza il Congresso che nominerà il nuovo Consiglio.
È compito del Consiglio:
- convocare il Congresso;
- attuare sia la gestione ordinaria che straordinaria per il funzionamento dell’associazione;
- definire le iniziative programmatiche da sottoporre all’approvazione del Congresso;
- predisporre il Bilancio Consuntivo da sottoporre all’approvazione del Congresso;
- fissare l’ammontare della quota associativa annua e il termineulti mo entro il quale deve essere versata, l’eventuale quota aggiuntiva;
- stabilire i limiti per il rimborso spese;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- deliberare in merito all’esclusione di Soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di Bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno diritto di voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.
Il Consiglio è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei consiglieri, e delibera con la maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
In seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione, il Consiglio è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta (metà + 1 dei partecipanti alla votazione).
Al fine di rendere più agevole l’attuazione delle deliberazioni prese dal Consiglio Regionale il Consiglio stesso nomina, al suo interno, la Giunta Esecutiva.

ART. 10 - LA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva non costituisce un organo a sé stante. La Giunta Esecutiva è un gruppo di lavoro creato all’interno del Consiglio Regionale, tra i membri eletti nello stesso, allo scopo di rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio. La Giunta Esecutiva è nominata dal Consiglio ed è costituita dal Presidente, due Vice Presidente, quattro consiglieri.
È convocata dal Presidente di norma ogni tre mesi ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.
La Giunta Esecutiva può adottare provvedimenti di carattere urgente, anche di natura economica che saranno sottoposti alla ratifica da parte del Consiglio Regionale nella prima riunione utile. La Giunta dura in carica quattro anni, come il Consiglio Regionale.

ART. 11 - PRESIDENTE
È nominato dal Consiglio Regionale tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica, unitamente al Consiglio Regionale, quattro anni.
Al Presidente spetta:
- la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- il potere di eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- il potere di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Regionale;
- il potere di nominare il Vice Presidente Vicario, scegliendolo tra i due Vice Presidenti.In caso di necessità e di urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale, sottoponendoli
a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di necessità e di urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, che convoca il Consiglio Regionale per l’approvazione della relativa delibera.
Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza, per impedimento, del Presidente.

ART. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto, ivi comprese le controversie che si riferiscono a provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio
Regionale nei confronti dei soci, quelle fra soci e Consiglio Regionale e tra singoli membri del Consiglio Regionale e il Consiglio stesso, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione da parte del  Collegio dei Probiviri il cui giudizio è insindacabile.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti sia tra soci che tra non soci. In sede di elezione i primi tre in ordine di voti assumeranno la qualifica di effettivi, gli altri due di supplenti.
Nella prima riunione, dopo la nomina da parte del Congresso dei Soci, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati per iscritto, e non sono appellabili.

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione dell’Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti soci o non soci, eletti ogni quattro anni dal Congresso dei Soci.
I Revisori dovranno effettuare verifiche trimestrali volte ad accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. I revisori potranno procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Delle verifiche effettuate dovrà essere riportato verbale sul libro dei Revisori.
Nella prima riunione, dopo la nomina da parte del Congresso dei Soci, il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

ART. 14 - VERBALI
Il verbale di tutte le riunioni del Consiglio Regionale, del Congresso dei Soci, della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti, nonché l’elenco dei soci devono essere redatti a responsabilità del segretario che li conserverà agli atti dell’Associazione.

ART. 15 - BILANCIO
Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Regionale, il Bilancio Consuntivo da sottoporre all’approvazione del Congresso rispettivamente entro il quarto mese successivo la chiusura dell’anno sociale. I Bilanci devono essere redatti almeno trenta (30) giorni prima della presentazione al Congresso dei Soci, e depositati presso la sede dell’associazione nei quindici (15) giorni che precedono il Congresso convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. L’esercizio sociale inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 16 - PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività diverse e da manifestazioni pubbliche o private, da chiunque organizzate;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento derivante dall’esercizio di attività conformi alle finalità istituzionali.

ART. 17 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E SCIOGLIMENTO
Qualora sia riscontrata l’impossibilità del raggiungimento degli scopi istituzionali, l’Associazione può essere sciolta nel rispetto dei quorum indicati nel presente Statuto.
Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione operante nel campo musicale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3 Legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 19 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al regolamento interno dell’associazione e alle norme di legge vigenti.

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Il presente STATUTO è stato approvato con voto unanime dei 98 soci presenti al 4° Congresso Regionale dell’AMBAC svoltosi il giorno 14 novembre 2010 a ILLASI (Verona).
il Presidente del Congresso
Giovanni Dall’O

il Segretario del Congresso
Raffaele Tarozzo